DOVETE RASSEGNARVI! |
Cari amici che volete distruggere la famiglia, ormai dovreste averlo capito, il Comune di Genova non vi supporta più. Dopo il no al patrocinio al Gay Pride, nuova opportuna decisione del Comune, la sentenza dl Tribunale che ordina l’iscrizione all’Anagrafe di due mamme per una bambina è stata impugnata dal Comune. Gran bagarre al Consiglio del 27⁄11 grazie ai soliti instancabili detrattori della famiglia, ho detto famiglia, quindi quella unione (sacramentale o no non importa) tra un uomo ed una donna, non le stravaganti unioni omosessuali che oggi vanno tanto di moda. Come è noto la vicenda trae origine dalla richiesta di due donne di essere riconosciute entrambe come mamme di una bambina appena nata. Per poter diventare biologicamente mamma una di loro si è sottoposta all’estero alla fecondazione medicalmente assistita ed ha fatto nascere la sua bimba in Italia. Perché all’estero verrebbe da domandarsi? In Italia non abbiamo strutture valide per queste pratiche? Semplicemente perché in Italia la fecondazione medicalmente assistita chiesta da due persone dello stesso sesso è vietata così come è vietata l’aberrante pratica dell’utero in affitto, anche Vendola è scappato all’estero insieme al suo compagno! Al momento dell’iscrizione all’Anagrafe il funzionario ha rifiutato l’iscrizione di entrambe le mamme sulla base del presupposto che non possono esistere due mamme. Strano ma vero: esiste ancora qualche persona dotata del normale buon senso, la mamma è quella che partorisce, l’altra no. Al rifiuto è conseguita una causa civile presso il Tribunale di Genova e pochi giorni fa il decreto “l’Anagrafe deve iscrivere le due donne entrambe come mamme della bambina”. Il Comune non ci sta, sulla base di un parere dell’Avvocatura secondo il quale in Italia la normativa vigente non prevede la fecondazione eterologa in presenza di una coppia formata da persone dello stesso sesso. Come sempre diverse interpretazioni della medesima legge, e così il Sindaco ha ritenuto di presentare appello contro tale pronunciamento. Apriti cielo! Ben quattro “articoli 54” presentati al Consiglio comunale del 27⁄11. Per inciso si ricorda che il Regolamento del Consiglio comunale prevede, appunto all’art. 54, le Interrogazioni a risposta immediata. Ogni Consigliere, almeno 24 ore prima della seduta consiliare, può presentare un’interrogazione scritta “con indicazioni adeguatamente circostanziate dell’argomento, avente carattere di attualità e urgenza”. Gli Assessori competenti devono rispondere ed è riconosciuto il diritto di replica del Consigliere preponente. Il tutto con tempi brevi rigidamente contingentati. Ma l’urgenza qua dove sta? Dunque dicevamo, quatto “articoli 54” presentati da: Terrile (PD), Pignone (Lista Crivello), Giordano (M5S) e Putti (Chiamami Genova): “Sulle ragioni per cui il Comune di Genova ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Genova che ha ordinato al Comune la registrazione di entrambe le mamme nell’atto di nascita di una bambina genovese”. Tralasciando di riferire il contenuto delle rispettive illustrazioni desidero invece concentrarmi sulla risposta dell’Assessore Campora che riassumo sinteticamente. Il problema è la mancanza di una norma perché la legge 40⁄2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” vieta la procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali tanto è vero che sono già state presentati alcuni ricorsi di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 8 della legge; le due donne sono state incontrate anche dal Sindaco; manca sulla questione una giurisprudenza consolidata e sarebbe necessario che il Parlamento legiferasse sulla questione; poiché il quadro non è chiaro la risposta è stata data esclusivamente sulla base di una valutazione tecnica e giuridica perché non spetta al Comune fare leggi, né interpretarle e gli uffici comunali devono limitarsi ad applicare le leggi. Infine Campora afferma che all’esito del giudizio presso la Corte d'Appello il Comune valuterà se presentare ricorso anche in Cassazione. L’intervento di Campora ha scatenato la bagarre nel loggione ove erano convenute parecchie persone a sostegno delle due presunte mamme. Ritengo che la risposta di Campora sia ineccepibile dal punto di vista giuridico, ma se io fossi stato al suo posto avrei aggiunto che nell’incertezza della normativa il Comune non intende perseguire una strada di avanguardia che è contro natura, lesiva dei diritti del bambino, eticamente sbagliata ed immorale anche perché, come tutti sanno, vengono fecondati più ovuli e quelli non necessari vengono soppressi. Da un punto di vista etico e morale la posizione della Chiesa è sempre stata netta. Vedasi recentemente il documento “Dignitas Personae” del 2008 da cui traggo alcune frasi: “4. Negli ultimi decenni le scienze mediche hanno sviluppato in modo considerevole le loro conoscenze sulla vita umana negli stadi iniziali della sua esistenza. Esse sono giunte a conoscere meglio le strutture biologiche dell’uomo e il processo della sua generazione. Questi sviluppi sono certamente positivi e meritano di essere sostenuti, quando servono a superare o a correggere patologie e concorrono a ristabilire il normale svolgimento dei processi generativi. Essi sono invece negativi, e pertanto non si possono condividere, quando implicano la soppressione di esseri umani o usano mezzi che ledono la dignità della persona oppure sono adottati per finalità contrarie al bene integrale dell’uomo.” “12. Per quanto riguarda la cura dell’infertilità, le nuove tecniche mediche devono rispettare tre beni fondamentali: a) il diritto alla vita e all’integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento fino alla morte naturale; b) l’unità del matrimonio, che comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro ; c) i valori specificamente umani della sessualità, che «esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell’atto coniugale specifico dell’amore tra gli sposi» . Le tecniche che si presentano come un aiuto alla procreazione «non sono da rifiutare in quanto artificiali. Come tali esse testimoniano le possibilità dell’arte medica, ma si devono valutare sotto il profilo morale in riferimento alla dignità della persona umana, chiamata a realizzare la vocazione divina al dono dell’amore e al dono della vita» . Alla luce di tale criterio sono da escludere tutte le tecniche di fecondazione artificiale eterologa e le tecniche di fecondazione artificiale omologa che sono sostitutive dell’atto coniugale. Sono invece ammissibili le tecniche che si configurano come un aiuto all’atto coniugale e alla sua fecondità. L’Istruzione Donum vitae si esprime così: «Il medico è al servizio delle persone e della procreazione umana: non ha facoltà di disporre né di decidere di esse. L’intervento medico è in questo ambito rispettoso della dignità delle persone, quando mira ad aiutare l’atto coniugale sia per facilitarne il compimento sia per consentirgli di raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente compiuto». E, a proposito dell’inseminazione artificiale omologa, dice: «L’inseminazione artificiale omologa all’interno del matrimonio non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell’atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale»” “13. Sono certamente leciti gli interventi che mirano a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla fertilità naturale, come ad esempio la cura ormonale dell’infertilità di origine gonadica, la cura chirurgica di una endometriosi, la disostruzione delle tube, oppure la restaurazione microchirurgica della pervietà tubarica. Tutte queste tecniche possono essere considerate come autentiche terapie, nella misura in cui, una volta risolto il problema che era all’origine dell’infertilità, la coppia possa porre atti coniugali con un esito procreativo, senza che il medico debba interferire direttamente nell’atto coniugale stesso. Nessuna di queste tecniche sostituisce l’atto coniugale, che unicamente è degno di una procreazione veramente responsabile. Per venire incontro al desiderio di non poche coppie sterili ad avere un figlio, sarebbe inoltre auspicabile incoraggiare, promuovere e facilitare, con opportune misure legislative, la procedura dell’adozione dei numerosi bambini orfani, che hanno bisogno, per il loro adeguato sviluppo umano, di un focolare domestico. C'è da osservare, infine, che meritano un incoraggiamento le ricerche e gli investimenti dedicati alla prevenzione della sterilità.” Da un punto di vista giuridico la legge 40 non soddisfa nemmeno gli operatori del diritto sotto molteplici aspetti. Sono infatti numerose le questioni di legittimità costituzionale presentate in questi 14 anni circa della sua esistenza. Le questioni maggiormente dibattute sono:
Altro aspetto a dir poco ridicolo è contenuto nell’art. 6: “Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.” Ma cosa ne sanno i medici dei problemi bioetici e psicologici? Sono forse dei tuttologi? Infine stigmatizzo quanto affermato dal Consigliere Terrile. “In Italia non esiste una legge che vieta il riconoscimento di due genitori dello stesso sesso come genitori di un figlio e non esiste per la verità neanche una norma che regolamenta il caso ma non esiste un divieto”. A parte che forse Terrile e Di Maio hanno avuto lo stesso maestro che non ha insegnato loro l’uso dei congiuntivi, si tratta di un'affermazione in parte falsa ed in parte tendenziosa. La norma esiste eccome, si tratta dall’articolo 5 della legge 40 che riporto: “1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.” Il ricorso alla eterologa è persino sanzionato all’art. 12: “1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”. Ma Terrile che legge ha letto? Dice che le due donne sono andate all’estero “per le note disfunzioni della nostra normativa”, che modo tendenzioso di presentare la realtà. Un divieto chiaro ed esplicito diventa una disfunzione! |
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